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Applicabili all'ente le sanzioni interdittive ex D.Lgs. n. 231/2001 in caso di omessa vigilanza sugli autori del reato di combustione di rifiuti

27/2/2014

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Il 9 febbraio 2014 è entrata in vigore la Legge 6 febbraio 2014, n. 6, di conversione del D.L. 10 dicembre 2013, n. 136 in materia di emergenze ambientali e industriali. All'interno della Gazzetta ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2014 anche il testo del decreto legge, come modificato a seguito della conversione.
In particolare, la Legge di conversione ha modificato il comma 3 dell'art. 256-bis del D.Lgs. n. 152/2006 - concernente il reato di "combustione di rifiuti", prevedendo un autonomo profilo di responsabilità - con applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001 a carico del titolare dell'impresa o del responsabile dell'attività comunque organizzata - nel caso di omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa.

Qui di seguito il testo dell'art. 256-bis, cit., come modificato dalla Legge n. 6/2014:

<<1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.
3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attivita' si applicano altresì le sanzioni previste dall' articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
4. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e).>>


La previsione di cui al terzo comma della disposizione appena richiamata devono essere tenute presenti ai fini della predisposizione/aggiornamento del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
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    Fabrizio De Simone

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