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La nozione di "condotta fraudolenta" ai fini della valutazione dell'adeguatezza del Modello: Cassazione, 5^ Sez. pen., sent. n. 4677/14 del 18.12.2013 (dep. 30.01.2014)

28/2/2014

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Il 30 gennaio 2014 è stata depositata la sentenza n. 4677/14 della Corte di Cassazione, 5^ Sez. pen., del 18.12.2013 (cd. "caso Impregilo"), che ha affrontato il tema del concetto di "condotta fraudolenta" ai fini della valutazione dell'adeguatezza del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
In primo luogo, la Corte Suprema ha precisato che il D.Lgs. n. 231/2001<<parte dal presupposto che un efficace modello organizzativo e gestionale può essere violato (e dunque il reato che si vuole scongiurare può essere commesso) solo se le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione dell'ente (art. 5 comma primo lett. a) abbiano operato eludendo fraudolentemente il modello stesso.>>
Sempre la Corte, sottolinea che <<la natura fraudolenta della condotta del soggetto apicale (persona fisica) costituisce, per così dire, un indice rivelatore della validità del modello, nel senso che solo una condotta fraudolenta appare atta a forzarne le "misure di sicurezza">>.
La richiamata sentenza interviene, poi sul tema di <<cosa sia una condotta fraudolenta>, chiarendo che essa:
  • <<non può consistere nella mera violazione delle prescrizioni del modello>>;
  • pur potendo <<non consistere in una condotta ingannevole, falsificatrice, obliqua, subdola>> deve però trattarsi di una <<condotta di "aggiramento" di una norma imperativa, non di una semplice e "frontale" violazione della stessa>>.
In altri termini, la Corte di Cassazione ritiene che la "condotta fraudolenta" non può meramente coincidere con un "abuso" da parte del soggetto apicale (<<cioè dell'uso distorto di un potere>>)  ma deve, invece, concretizzarsi in un<<inganno>>.


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    Fabrizio De Simone

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