Nel codice penale sarà inserito un apposito Titolo (VI-bis) - "Delitti contro l'ambiente", relativo a nuove fattispecie delittuose, incentrate sulla produzione di un danno all'ambiente.
L'introduzione di specifiche fattispecie delittuose per la tutela dell'ambiente - ad es. il reato di inquinamento ambientale o quello di disastro ambientale - è l'oggetto del testo unificato delle proposte di legge A.C. 957 (Micillo), A.C. 342 (Realacci) e A.C. 1814 (Pellegrino), elaborato dalla Commissione Giustizia e all'esame dell'Assemblea,approvato in prima lettura il 26 febbraio dall'Assembea della Camera dei deputati. Il provvedimento è passato al Senato (informazioni aggiornate a mercoledì, 26 febbraio 2014).
Il testo approvato dalla Camera dei Deputati conferma le contravvenzioni previste dal Codice dell'ambiente, che non vengono novellate, ma aggiunge a tutela dell'ambiente nuove fattispecie delittuose, incentrate sulla produzione di un danno all'ambiente. I nuovi delitti vengono inseriti in un apposito nuovo titolo del codice penale.Le modifiche riguardano anche le imprese. Infatti, viene allungata la lista dei reati-presupposto previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, con la previsione di sanzioni pecuniarie per l'inquinamento ambientale (da 250 a 600 quote), per il disastro ambientale (da 400 a 800 quote) e per l'associazione a delinquere (comune e mafiosa) aggravata (da 300 a 1.000 quote). In caso di delitto di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, si prevede anche l'applicazione di sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la pubblica anmministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi).
L'introduzione di specifiche fattispecie delittuose per la tutela dell'ambiente - ad es. il reato di inquinamento ambientale o quello di disastro ambientale - è l'oggetto del testo unificato delle proposte di legge A.C. 957 (Micillo), A.C. 342 (Realacci) e A.C. 1814 (Pellegrino), elaborato dalla Commissione Giustizia e all'esame dell'Assemblea,approvato in prima lettura il 26 febbraio dall'Assembea della Camera dei deputati. Il provvedimento è passato al Senato (informazioni aggiornate a mercoledì, 26 febbraio 2014).
Il testo approvato dalla Camera dei Deputati conferma le contravvenzioni previste dal Codice dell'ambiente, che non vengono novellate, ma aggiunge a tutela dell'ambiente nuove fattispecie delittuose, incentrate sulla produzione di un danno all'ambiente. I nuovi delitti vengono inseriti in un apposito nuovo titolo del codice penale.Le modifiche riguardano anche le imprese. Infatti, viene allungata la lista dei reati-presupposto previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, con la previsione di sanzioni pecuniarie per l'inquinamento ambientale (da 250 a 600 quote), per il disastro ambientale (da 400 a 800 quote) e per l'associazione a delinquere (comune e mafiosa) aggravata (da 300 a 1.000 quote). In caso di delitto di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, si prevede anche l'applicazione di sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la pubblica anmministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi).