Milano, viale Bianca Maria n. 24


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DOTT. Fabrizio De Simone - STUDIO DI consulenza tributaria e d'impresa
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D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (testo normativo) > Area riservata
Elenco dei reati-presupposto > Area riservata
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I REATI-PRESUPPOSTO 231

La normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. n. 231/2001 - e in particolare le sanzioni pecuniarie e interdittive previste dallo stesso Decreto - si applica nel casso della commissione - o del tentativo di commissione - di specifici reati individuati dalla speciale normativa (D.Lgs. n. 231/2001 e disposizioni di legge che ad esso fanno richiamo).

Tali reati sono, per questo, denominati "reati-presupposto".



Utimi aggiornamenti

  • Il 6 aprile 2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39; in particolare, l'art. 3 del Decreto ha aggiunto all'elenco dei reati-presupposto elencati dall'art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001 il delitto di "Adescamento di minorenni", previsto dall'art. 609-undecies, c.p..
  • Il 9 febbraio 2014 è entrata in vigore la Legge 6 febbraio 2014, n. 6, di conversione del D.L. 10 dicembre 2013, n. 136 in materia di emergenze ambientali e industriali. All'interno della Gazzetta ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2014 anche il testo del decreto legge, come modificato a seguito della conversione.
In particolare, la Legge di conversione ha modificato il comma 3 dell'art. 256-bis del D.Lgs. n. 152/2006 - concernente il reato di "combustione di rifiuti", prevedendo un autonomo profilo di responsabilità - con applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001 a carico del titolare dell'impresa o del responsabile dell'attività comunque organizzata - nel caso di omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa.

  • Legge 15 ottobre 2013, n. 119
L’art. 9, comma 2, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93 - che aveva inserito cinque nuove fattispecie criminose nell’ambito della categoria dei reati informatici e trattamento illecito di dati di cui all’art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001 - è stato abrogato, in sede di conversione del Decreto, dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119.


Categorie di reati-presupposto
(per l'elenco dei reati v. sotto)

1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. n. 231/2001)
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati
3. Delitti di criminalità organizzata
4. Reati contro la fede pubblica
5. Delitti contro l’industria e il commercio
6. Reati societari
7. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle altre leggi speciali
8. Delitti contro la personalità dell’individuo 
9. Reati riguardanti gli “abusi di mercato” (*)
10. Reati transnazionali 
11. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro
12. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
13. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore 
14. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
15. Reati ambientali (**)
16. Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

17. Altri reati (***)
---------
Note:

(*) Per gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 187-bis e 187-ter, TUF (corrispondenti alle due ipotesi criminose previste dall'art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001, in determinati casi all’ente si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 187-quinquies, TUF, il quale prevede quando segue: <<“1. L’ente è responsabile del pagamento di una somma pari all’importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: … (omissis) … 4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. … (omissis) … .

(**) Il comma 3 dell'art. 256-bis, D.Lgs. n. 152/2006 - "Combustione illecita di rifiuti" (inserito dall'art. 3, comma 1, D.L. 10 dicembre 2013, n. 136, come modificato dalla Legge 6 febbraio 2014, n. 2014) -, nel testo in vigore dal 9 febbraio 2014, prevede quanto segue: <<3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresi' le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.>>

(***) la Legge 14 gennao 2013, n. 9 – Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini – (GU n. 26 del 31-1-2013), all’art. 12, ha previsto quanto segue: <<1. Gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva sono responsabili, in conformità al decreto  legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati di cui agli articoli 440, 442,  444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater del codice penale, commessi  nel loro interesse o a loro vantaggio da persone: a) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità  organizzativa  dotata  di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero che esercitano,  anche  di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).  2. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore  del reato non è stato identificato o non è imputabile.>>



Elenco dei reati-presupposto

In forza della Legge n. 6/2014 (v. sopra "Ultimi aggiornamenti"), l'elenco sotto riportato deve essere integrato con il seguente reato (ambientale):
  • combustione di rifiuti  (art. 256-bis,  D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. n. 231/2001):
  • malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis, c.p.);
  • indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter, c.p.);
  • truffa a danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
  • truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis, c.p.);
  • frode informatica (art. 640-ter, c.p.);
  • concussione (art. 317, c.p.);
  • corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318, c.p.);
  • corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319, c.p.);
  • corruzione aggravata (artt. 319 e 319-bis, c.p.);
  • corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, c.p.);
  • induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater, c.p.);
  • corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320, c.p.);
  • istigazione alla corruzione (art. 322, c.p.);
  • peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis, c.p.).


2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001, introdotto dall’art. 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno” (legge entrata in vigore il 5 aprile 2008, a seguito della pubblicazione in S.O. n. 79 della Gazzetta ufficiale 4 aprile 2008, n. 80):
  • falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis, c.p.); 
  • accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter, c.p.); 
  • detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quater, c.p.); 
  • diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies, c.p.); 
  • intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater, c.p.);
  • installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies, c.p.); 
  • danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis, c.p.).
  • danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter, c.p.); 
  • danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater, c.p.); 
  • danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies, c.p.); 
  • frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies, c.p.).


3. Delitti di criminalità organizzata (artt. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001, introdotto dalla Legge 15.07.2009, n. 94 - cd. “Pacchetto sicurezza”, in vigore dall’ 8 agosto 2009):
  • associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all’acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull’immigrazione clandestina di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.); 
  • associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis, c.p.); 
  • scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter, c.p.); 
  • sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630, c.p.); 
  • associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR n. 309/1990);
  • associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.); 
  • delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407, comma 2 lettera a), c.p.).


4. Reati contro la fede pubblica,vale a dire, ai sensi dell’art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001 (introdotto dal D.L. 25.09.2001, n. 350, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23.11.2001, n. 409, e poi modificato dalla legge 23.07.2009, n. 99, in vigore dal 15 agosto 2009): reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, nonché reati di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.):
  • falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453, c.p.); 
  • alterazione di monete (art. 454, c.p.); 
  • spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455, c.p.); 
  • spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457, c.p.);
  • falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459, c.p.); 
  • contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460, c.p.);
  • fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461, c.p.);
  • uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, c.p.);
  • contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473, c.p.);
  • introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474, c.p.).


5. Delitti contro l’industria e il commercio, vale a dire, ai sensi dell art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001 (introdotto dalla citata legge 23.07.2009, n. 99):
  • turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
  • illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
  • frodi contro le industrie nazionali (art. 514, c.p.);
  • frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
  • vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
  • vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
  • fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
  • contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.). 


6. Reati societari, limitatamente alle seguenti fattispecie, ai sensi dell’ art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001 (introdotto dal D.Lgs. 11.04.2002, n. 61):
  • false comunicazioni sociali (art. 2621, c.c.);
  • false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, commi 1 e 3, c.c.);
  • falso in prospetto (art. 2623, c.c., abrogato dall’art. 34 della L. 28.12.2005, n. 262);
  • falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, c.c., abrogato dall’art. 37, comma 34, del D.Lgs. 27.01.2010, n. 39);
  • impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
  • indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626, c.c.);
  • illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627, c.c.);
  • illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628, c.c.);
  • operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629, c.c.);
  • omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis, c.c.);
  • formazione fittizia del capitale (art. 2632, c.c.);
  • indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633, c.c.);
  • corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.);
  • illecita influenza sull'assemblea (art. 2636, c.c.);
  • aggiotaggio (art. 2637, c.c.);
  • ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).


7. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle altre leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001, introdotto dalla L. 14.01.2003, n. 7, in vigore dall’8 gennaio 2003):
  • associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (art. 270-bis, c.p.);
  • assistenza agli associati (art. 270-ter, c.p.);
  • arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater, c.p.);
  • addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies, c.p.);
  • condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies, c.p.);
  • attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280, c.p.);
  • atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis, c.p.);
  • sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis, c.p.);
  • istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302, c.p.);
  • art. 2, Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, New York 9 dicembre 1999.


8. Delitti contro la personalità dell’individuo (artt. 25-quater.1, introdotto dalla L. 09.01.2006, n. 7, in vigore dal 2 febbraio 2006 e 25-quinquies, introdotto dalla L. 11.08.2003, n. 228, in vigore dal 7 settembre 2003, del D.Lgs. n. 231/2001):
  • riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600, c.p.);
  • prostituzione minorile (art. 600-bis, c.p.);
  • pornografia minorile (art. 600-ter, c.p.);
  • detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater, c.p.);
  • pornografia virtuale (art. 600-quater.1, c.p.);
  • iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies, c.p.);
  • tratta di persone (art. 601, c.p.);
  • acquisto e alienazione di schiavi (art. 602, c.p.);
  • adescamento di minorenni (art. 609-undecies, c.p.).


9. Reati riguardanti gli “abusi di mercato” (art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001, introdotto dalla L. 18.04.2005, n. 62, in vigore dal 12 maggio 2005), di cui agli artt. 184 e 185 TUF (abuso di informazioni privilegiate - manipolazione del mercato) (*):
  • abuso di informazioni privilegiate  (art. 184, D.Lgs. 24.02.1998, n. 58);
  • manipolazione del mercato (art. 185, D.Lgs. 24.02.1998, n. 58).
(*) Per i corrispondenti illeciti amministrativi di cui agli artt. 187-bis e 187-ter, TUF, in determinati casi all’ente si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 187-quinquies, TUF, il quale prevede quando segue: <<“1. L’ente è responsabile del pagamento di una somma pari all’importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: … (omissis) … 4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. … (omissis) … .

 

10. Reati transnazionali (artt. 3 e 10 L. 16.03.2006, n. 146):
L’art. 3 della Legge n. 146/2006 definisce ”reato transnazionale” il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

  • associazione per delinquere (art. 416, c.p.); 
  • associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis, c.p.); 
  • associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, T.U. di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
  • associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
  • disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del T.U di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
  • induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis, c.p.; lo stesso reato è previsto dall’art. 25-novies del D.Lgs. n. 231/2001: v. sotto);
  • favoreggiamento personale (art. 378, c.p.).


11. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001, introdotto dalla L. 03.08.2007, n. 123, in vigore dal 25 agosto 2007. Ai sensi di questa legge, il 15 maggio 2008 è entrato in vigore il “Testo unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro”, emanato con il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 (G.U. n. 101 del 30.04.2008, S.O. n. 108/L); questo provvedimento ha abrogato e sostituito il Decreto 626 e le altre normative correlate):
  • omicidio colposo (art. 589, c.p.);
  • lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.);


12. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001, introdotto dal D.Lgs. 21.11.2007, n. 231, in vigore dal 29 dicembre 2007):
  • ricettazione (art. 648, c.p.);
  • riciclaggio (art. 648-bis, c.p.);
  • impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter, c.p.).


13. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-nonies, D.Lgs. n. 231/2001, introdotto dalla citata legge 23.07.2009, n. 99):
  • messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1 lett a) bis, L. n. 633/1941); 
  • reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione (art. 171, comma 3, L. n. 633/1941); 
  • abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, comma 1, L. n. 633/1941); 
  • riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, comma 2, L. n. 633/1941); 
  • abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter, L. n. 633/1941);
  • mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies, L. n. 633/1941); 
  • fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. n. 633/1941).


14. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001, introdotto dalla Legge 03.08.2009, n. 116, in vigore dal 29 agosto 2009; l’articolo è stato rinumerato dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121):
  • induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis, c.p.). 


15. Reati ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001, introdotto dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, in vigore dal 16 agosto 2011):
  • uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis, codice penale);
  • distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis, codice penale);
  • scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l’autorizzazione (rispettivamente, art. 137, commi 2 e 3, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
  • scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
  • violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
  • scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
  • raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) (**);
  • realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo e secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
  • inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
  • miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
  • deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
  • inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
  • predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4 e art. 260-bis, commi 6 e 7, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
  • traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
  • attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
  • violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
  • inquinamento atmosferico (art. 279, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
  • importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art.1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, L. 7 febbraio 1992, n. 150);
  • falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l’importazione di animali (art. 3-bis, L. 7 febbraio 1992, n. 150);
  • violazione delle disposizioni sull’impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, L. 28 dicembre 1993, n. 549);
  • sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
  • sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

(**) Il comma 3 dell'art. 256-bis, D.Lgs. n. 152/2006 - "Combustione illecita di rifiuti" (inserito dall'art. 3, comma 1, D.L. 10 dicembre 2013, n. 136, come modificato dalla Legge 6 febbraio 2014, n. 6) -, nel testo in vigore dal 9 febbraio 2014, prevede quanto segue: <<3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresi' le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.>>


16. Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001, introdotto dal D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, in vigore dal 9 agosto 2012):
  • impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 22 luglio 1998, n. 286). 

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