Servizi > Tax compliance
IL REGIME DELL'ADEMPIMENTO COLLABORATIVO
("Co-operative compliance programme")
IL "PROGETTO TAX COMPLIANCE"
LINK
SOMMARIO
1. Obiettivo del “Progetto tax compliance” (adozione del "Co-operative compliance programme" o "Sistema di prevenzione del rischio fiscale")
2. Riferimenti
3. Fasi del Progetto
4. Risorse e tempi di attuazione
5. Il "Sistema per la prevenzione del rischio fiscale" delineato dallo schema di Decreto legislativo in materia di "regime dell'adempimento collaborativo"
1. Obiettivo del “Progetto tax compliance” (adozione del "Co-operative compliance programme" o "Sistema di prevenzione del rischio fiscale")
Scopo del “Progetto Tax compliance” (di seguito “il Progetto”) è la costruzione/verifica e miglioramento del c.d. Tax Control Framework (di seguito “TFC”), ossia dello strumento organizzativo e operativo utilizzato per l’attuazione della strategia e politica fiscale adottate dalla Società. In altri termini, si può parlare della costruzione e implementazione del "Sistema di prevenzione del rischio fiscale".
Il Progetto si inserisce, dunque, nel processo di risk management implementato dall’azienda, con specifico riferimento all’identificazione, mitigazione e controllo del “rischio fiscale”, inteso quale rischio di compliance (vale a dire, di erroneo adeguamento alla disciplina fiscale).
Il "Sistema di prevenzione del rischio fiscale" si colloca all'interno del generale "Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi" dell'impresa.
2. Riferimenti
I riferimenti inerenti al Progetto (norme di leggi e regolamenti – standard – best practice) sono i seguenti:
3. Fasi del Progetto
Il Progetto si articola nelle seguenti fasi:
Il supporto consulenziale all’implementazione delle azioni di miglioramento che saranno (eventualmente) individuate a conclusione del Progetto potranno essere oggetto di distinti accordi.
4. Risorse e tempi di attuazione
Il Progetto viene affidato a un Working Team (clicca qui per la Sezione "Il Team compliance").
Al fine di incrementare l’efficacia del Progetto, sarà costituito uno Steering Committee, del quale faranno parte, oltre agli appartenenti al Working Team, uno o più referenti interni alla Società cliente, scelti da quest’ultima nell’ambito delle Funzioni maggiormente coinvolte (Corporate tax management, Risk management, Compliance, Internal audit, ecc.).
Il ruolo dello Steering Committee sarà di svolgere periodiche valutazioni nel corso dell’andamento del Progetto, per individuare e monitorare le iniziative e le azioni da intraprendere e svolte.
5. Il "Sistema per la prevenzione del rischio fiscale" delineato dallo schema di Decreto legislativo in materia di "regime dell'adempimento collaborativo"
Lo schema di Decreto legislativo recante la disciplina del "regime dell'adempimento collaborativo" prevedeva che il contribuente che aderisce a detto regime deve essere dotato, nel rispetto della sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative più adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un efficace sistema di:
Lo stesso documento prevedeva, poi, che - fermo il fedele e tempestivo adempimento degli obblighi tributari - il sistema deve assicurare:
a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell’organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali;
b) procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, compresa l’attivazione delle azioni correttive relative alle criticità riscontrate;
c) efficaci procedure di controllo interno volte a garantire il suo rispetto a tutti i livelli aziendali;
d) efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive.
Il 2 settembre 2015 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 128/2015 sulla certezza del diritto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2015. Tale provvedimento normativo - attuativo della legge delega fiscale n. 23 del 2014 - contiene la disciplina del nuovo regime dell'adempimento collaborativo (c.d. tax compliance), dell’abuso del diritto e dell’elusione fiscale nonché le nuove norme sul raddoppio dei termini per l’accertamento.
In particolare, l'art. 3 del Decreto ("Finalità e oggetto") prevede quanto segue:
<<1. Al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonche' di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie
in materia fiscale, e' istituito il regime di adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalita' dell'ordinamento tributario.
2. L'adesione al regime e' subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comporta l'assunzione dei doveri di cui all'articolo 5 e produce gli effetti di cui all'articolo 6.>>
I citati requisiti - di cui all'art. 4 dello stesso provvedimento, sono i seguenti:
<<1. Il contribuente che aderisce al regime deve essere dotato, nel rispetto della sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative piu' adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno. Fermo il fedele e tempestivo adempimento degli obblighi tributari, il sistema deve assicurare:
a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilita' ai diversi settori dell'organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali;
b) efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali;
c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive.
2. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale prevede, con cadenza almeno annuale, l'invio di una relazione agli organi di gestione per l'esame e le valutazioni conseguenti. La relazione illustra, per gli adempimenti tributari, le verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate, nonche' le attivita' pianificate.>>
("Co-operative compliance programme")
IL "PROGETTO TAX COMPLIANCE"
LINK
SOMMARIO
1. Obiettivo del “Progetto tax compliance” (adozione del "Co-operative compliance programme" o "Sistema di prevenzione del rischio fiscale")
2. Riferimenti
3. Fasi del Progetto
4. Risorse e tempi di attuazione
5. Il "Sistema per la prevenzione del rischio fiscale" delineato dallo schema di Decreto legislativo in materia di "regime dell'adempimento collaborativo"
1. Obiettivo del “Progetto tax compliance” (adozione del "Co-operative compliance programme" o "Sistema di prevenzione del rischio fiscale")
Scopo del “Progetto Tax compliance” (di seguito “il Progetto”) è la costruzione/verifica e miglioramento del c.d. Tax Control Framework (di seguito “TFC”), ossia dello strumento organizzativo e operativo utilizzato per l’attuazione della strategia e politica fiscale adottate dalla Società. In altri termini, si può parlare della costruzione e implementazione del "Sistema di prevenzione del rischio fiscale".
Il Progetto si inserisce, dunque, nel processo di risk management implementato dall’azienda, con specifico riferimento all’identificazione, mitigazione e controllo del “rischio fiscale”, inteso quale rischio di compliance (vale a dire, di erroneo adeguamento alla disciplina fiscale).
Il "Sistema di prevenzione del rischio fiscale" si colloca all'interno del generale "Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi" dell'impresa.
2. Riferimenti
I riferimenti inerenti al Progetto (norme di leggi e regolamenti – standard – best practice) sono i seguenti:
- Legge 11 marzo 2014, n. 23 - “Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita” (per il Decreto legislativo in materia di certezza del diritto v. succ. para. 5): si veda, in particolare, l’art. 6 del provvedimento, relativo al “regime di adempimento collaborativo”. Tale norma si articola essenzialmente su tre punti cardine: (i) l'introduzione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra le imprese e l'amministrazione finanziaria; (ii) la previsione di sistemi aziendali strutturati di gestione e di controllo del rischio fiscale per i grandi contribuenti; (iii) la previsione di incentivi sotto forma di minori adempimenti per i contribuenti e di riduzioni delle eventuali sanzioni;
- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300". In attuazione delle norme di tale provvedimento, il 16 settembre 2009 il Consiglio di amministrazione della Società ha adottato un apposito “Modello di organizzazione, gestione e controllo” (ultimo aggornamento: 10 luglio 2013). La gestione della fiscalità (corrente e differita) può essere posta in relazione agli artt. 24-ter (delitti di criminalità organizzata), 25-ter (reati societari) e 25-octies (reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del D.Lgs. n. 231/2001 nonché agli artt. 3 e 10, L. 16 marzo 2006, n. 146 (reati transnazionali; in particolare: associazione per delinquere ex art. 416, c.p.);
- normativa internazionale in materia di Tax compliance/Co-operative compliance programme (ad es.: OECD, preliminary version, 2013, "Co-operative compliance: a Framework - From enhanced relationship to co-operative compliance"; OECD, 2009, “Building transparent tax compliance by banks”);
- best practice in materia di TFC;
- normativa di settore in materia di controlli interni - A titolo esemplificativo, con riferimento alle imprese di assicurazione: Regolamento IVASS n. 20 del 26 marzo 2008, recante “nuove disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi, compliance ed esternalizzazione delle attività delle imprese di assicurazione, ai sensi degli articoli 87 e 191, comma 1, del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private” (in corso di modifica);
- normativa in materia fiscale (per la parte ritenuta maggiormente rilevante; ad esempio, per quanto riguarda gli oneri documentali in materia di transfer pricing, tra gli altri: art. 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, come modificato dall'art. 26 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 30 luglio 2010, n. 122 - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 - Circolare dell'Agenzia delle Entrate 15 dicembre 2010, n. 58);
- Normativa UNI ISO 31000:2010 (“Gestione del rischio – Principi e linee guida”);
- Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, Confindustria (aggiornamento a marzo 2014).
3. Fasi del Progetto
Il Progetto si articola nelle seguenti fasi:
- Fase 1: analisi del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi (di seguito “il sistema”; in particolare: organigramma/funzionigramma aziendale – risk policy – procedure e protocolli operativi – implementazione dei controlli di primo, secondo e terzo livello), con specifico riferimento alla strategia fiscale della Società e alla mitigazione del rischio fiscale.
- Fase 2: esame storico dei precedenti fiscali (accertamenti tributari, pareristica, esito dei controlli interni, ecc.).
- Fase 3: esame del Modello di organizzazione, gestione e controllo, relativamente agli ambiti interessanti la compliancefiscale, per valutare eventuali proposte di aggiornamento del documento.
- Fase 4: risk management (as is) mirato alla compliance fiscale, finalizzato alla mappatura delle attività “a rischio fiscale” e relativi controlli e procedure implementati (costruzione/revisione e aggiornamento della banca dati dei rischi e dei relativi controlli), per il relativo risk assessment;
- Fase 5: gap analysis, riferita ai “processi/attività sensibili”, con individuazione delle azioni di miglioramento del sistema dei controlli interni;
- Fase 6: remediation plan (eventuale, nel caso di pianificazione di azioni di rafforzamento del sistema dei controlli interni – v. alinea precedente);
- Fase 7: integrazione della governance fiscale nel rispetto dei requisiti previsti dalla citata Legge delega (v. prec. para. 1 e succ. para. 5).
Il supporto consulenziale all’implementazione delle azioni di miglioramento che saranno (eventualmente) individuate a conclusione del Progetto potranno essere oggetto di distinti accordi.
4. Risorse e tempi di attuazione
Il Progetto viene affidato a un Working Team (clicca qui per la Sezione "Il Team compliance").
Al fine di incrementare l’efficacia del Progetto, sarà costituito uno Steering Committee, del quale faranno parte, oltre agli appartenenti al Working Team, uno o più referenti interni alla Società cliente, scelti da quest’ultima nell’ambito delle Funzioni maggiormente coinvolte (Corporate tax management, Risk management, Compliance, Internal audit, ecc.).
Il ruolo dello Steering Committee sarà di svolgere periodiche valutazioni nel corso dell’andamento del Progetto, per individuare e monitorare le iniziative e le azioni da intraprendere e svolte.
5. Il "Sistema per la prevenzione del rischio fiscale" delineato dallo schema di Decreto legislativo in materia di "regime dell'adempimento collaborativo"
Lo schema di Decreto legislativo recante la disciplina del "regime dell'adempimento collaborativo" prevedeva che il contribuente che aderisce a detto regime deve essere dotato, nel rispetto della sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative più adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un efficace sistema di:
- rilevazione;
- misurazione;
- gestione;
- controllo;
Lo stesso documento prevedeva, poi, che - fermo il fedele e tempestivo adempimento degli obblighi tributari - il sistema deve assicurare:
a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell’organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali;
b) procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, compresa l’attivazione delle azioni correttive relative alle criticità riscontrate;
c) efficaci procedure di controllo interno volte a garantire il suo rispetto a tutti i livelli aziendali;
d) efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive.
Il 2 settembre 2015 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 128/2015 sulla certezza del diritto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2015. Tale provvedimento normativo - attuativo della legge delega fiscale n. 23 del 2014 - contiene la disciplina del nuovo regime dell'adempimento collaborativo (c.d. tax compliance), dell’abuso del diritto e dell’elusione fiscale nonché le nuove norme sul raddoppio dei termini per l’accertamento.
In particolare, l'art. 3 del Decreto ("Finalità e oggetto") prevede quanto segue:
<<1. Al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonche' di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie
in materia fiscale, e' istituito il regime di adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalita' dell'ordinamento tributario.
2. L'adesione al regime e' subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comporta l'assunzione dei doveri di cui all'articolo 5 e produce gli effetti di cui all'articolo 6.>>
I citati requisiti - di cui all'art. 4 dello stesso provvedimento, sono i seguenti:
<<1. Il contribuente che aderisce al regime deve essere dotato, nel rispetto della sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative piu' adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno. Fermo il fedele e tempestivo adempimento degli obblighi tributari, il sistema deve assicurare:
a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilita' ai diversi settori dell'organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali;
b) efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali;
c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive.
2. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale prevede, con cadenza almeno annuale, l'invio di una relazione agli organi di gestione per l'esame e le valutazioni conseguenti. La relazione illustra, per gli adempimenti tributari, le verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate, nonche' le attivita' pianificate.>>