Focus-News-Blog-Eventi > News > Trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013)
26.06.2014
L'art. 19, commi 2, 5 e 6 del D.L. 24.06.2014, n. 90 - in vigore dal 25 giugno 2014 - prevede quanto segue:
<<2. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che e' ridenominata Autorità nazionale anticorruzione.
...(omissis)...
5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 2, l'Autorita' nazionale anticorruzione:
a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'Art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.
6. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 lett. b), restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali.>>
17.02.2014
Il 14 febbraio 2014 il ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, Gianpiero D'Alia, ha firmato e inviato alla Corte dei conti una circolare che chiarisce l'ambito di applicazione delle regole sulla trasparenza e sugli obblighi di pubblicazione dei dati (ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013) riguardante gli enti economici e le società controllate e partecipate dalla pubblica amministrazione; la circolare
applica nei confronti di questi enti di diritto privato nella maniera più estesa possibile le regole contenute nel Decreto legislativo n. 33/2013.
L'art. 19, commi 2, 5 e 6 del D.L. 24.06.2014, n. 90 - in vigore dal 25 giugno 2014 - prevede quanto segue:
<<2. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che e' ridenominata Autorità nazionale anticorruzione.
...(omissis)...
5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 2, l'Autorita' nazionale anticorruzione:
a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'Art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.
6. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 lett. b), restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali.>>
17.02.2014
Il 14 febbraio 2014 il ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, Gianpiero D'Alia, ha firmato e inviato alla Corte dei conti una circolare che chiarisce l'ambito di applicazione delle regole sulla trasparenza e sugli obblighi di pubblicazione dei dati (ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013) riguardante gli enti economici e le società controllate e partecipate dalla pubblica amministrazione; la circolare
applica nei confronti di questi enti di diritto privato nella maniera più estesa possibile le regole contenute nel Decreto legislativo n. 33/2013.